1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla e’ comunicato all’ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell’impresa
cui l’accordo si riferisce. L’ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione.
2. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’ISVAP può sospendere il
diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell’accordo devono essere alienate.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 69.