Art. 66 sexies

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

2. La quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non può essere inferiore a tre milioni di euro.

3. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall’articolo 66-bis, comma 5.

4. L’importo di cui al comma 2, è aumentato annualmente in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al

5 per cento. L’ISVAP comunica con provvedimento la misura dell’incremento.


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