1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’articolo 59, comma 2.
2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
4. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.