Art. 56

1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.

3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.


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