1. L’ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo
52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.