1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.