Art. 38

1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa. Nella scelta degli attivi l’impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e

dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un’adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.

2. L’impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, che sono ammessi nel regolamento adottato dall’ISVAP. L’Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario . Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l’IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell’operazione, pari ad almeno il 5 per cento del inanziamento concesso, trasferibile anche a un’altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell’operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell’impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l’impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l’esercizio autonomo dell’attività di individuazione dei prenditori da parte dell’assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell’IVASS.

3. L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all’impresa l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell’impresa, l’ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l’investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.

5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l’ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall’articolo 47.


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