Art. 353

Articolo 353. 1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti).

1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque
per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano
assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione
di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato
o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se
comprensive, oltre che dell’in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori
previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo
di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP –
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia
delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.».
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce:
«assicurazioni assistenza» ed è prevista un’aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione). – 1. Nel caso di subentro di un
assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione
al premio ceduto all’assicuratore subentrante.».
4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera
prestazione di servizi). – 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in
libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento
dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta
sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere
comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio
stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante
fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i
contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con
l’indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della
data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare
del premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare di questa.
Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio,
o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla
predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
[239]
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a
seconda dell’aliquota d’imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante
corrisponde l’imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi
sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico
europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.»424
5. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). – 1.
L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della
Repubblica, è tenuta al pagamento dell’imposta di cui alla presente legge sull’importo globale
del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni
previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori
la quota a loro carico.
2. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel
territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento
dell’imposta di cui al comma 1.».


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