Art. 324

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all’articolo

109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.

2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.


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