Art. 286

1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-

bis) e d-ter), è effettuata a cura di un’impresa designata dall’ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.

2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all’approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP.

3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.


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