Art. 261

1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.

2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L’ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 254, commi 1 e 2.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall’articolo 260.

5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall’ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall’articolo 260, comma 4.

6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all’esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi

3 e 4.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 233, il comma 8 dell’articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell’articolo 250.

9. Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.


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