Art. 234

1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall’ISVAP con regolamento.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento ai sensi dell’articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 236.

4. L’ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle prescrizioni dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all’ISVAP.

6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono, nell’interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l’attuario da essa nominato, nonché l’attuario incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato nel ramo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell’incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell’amministrazione straordinaria.

7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell’articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell’organo convocato.

8. Quando i commissari siano più d’uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.


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