Art. 230

1. L’ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali360.

2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L’ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell’articolo 234, i commi 1 e 2 dell’articolo 235, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell’articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all’insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l’articolo 231, comma 4.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari con le modalità previste dall’articolo 235, comma 1.


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