Art. 218

1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano

una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.

2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di partecipazione finanziaria mista o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, o di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell’ultima impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di partecipazione

finanziaria mista o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

3. L’ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.

4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate

dall’impresa di partecipazione assicurativa, dall’impresa di partecipazione finanziaria mista, dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, trasmettono

all’ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera d).


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