Art. 212

1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le

informazioni da questa richieste ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo.


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