Art. 201

1. L’ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.

2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa deve disporre

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, del margine di solvibilità richiesto.

3. La fusione è autorizzata dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l’autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

4. Se la fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:

1) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all’accesso all’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

2) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione.

Il provvedimento dell’ISVAP è pubblicato nel Bollettino.

5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.


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