Art. 197

1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’ISVAP una relazione semestrale relativa all’esecuzione del programma di attività.

2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l’equilibrio della gestione.

3. L’impresa comunica all’ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di

direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall’articolo 68

nell’impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all’approvazione dell’ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede

legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.


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