Art. 156

1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 156"