Art. 135

1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate

“anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”.

2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.

3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello

sviluppo economico e il Ministero dell’interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.


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