1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
1) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
2) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
3) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
4) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.