Art. 121

1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

1) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;

2) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;

3) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;

4) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.

2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.

3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.


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