Art. 101

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

1) i contratti emessi;

2) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all’articolo 177;

3) i contratti scaduti;

4) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;

5) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

6) i sinistri denunciati;

7) i sinistri pagati;

8) i reclami ricevuti.

3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

1) i contratti emessi;

2) i sinistri denunciati;

3) i sinistri pagati;

4) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

5) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;

6) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

7) i reclami ricevuti.

4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

5. L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l’attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.


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