Articolo 1. 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

La Costituzione Italiana
La carta costituzionale rappresenta per l'Italia un fondamentale documento, manifesto politico delle ideologie contemporanee al primo dopoguerra.
Molto curiosa è stata l'approvazione della Costituzione Italiana che non suscitò accesi dibattiti, in virtù della situazione di velo d'ignoranza in cui si trovarono le forze politiche.
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Codice Penale
Il codice penale vigente, codice Rocco dal nome del ministro della giustizia in carica nel 1930, risulta esser stato modificato.

Codice Civile
Il codice civile italiano fu redatto nel 1942 in pieno periodo fascista, risentendo di un'apodittica influenza.

Procedura Penale
Il codice di procedura penale italiano, entrato in vigore il 24 ottobre del 1989, racchiude le norme del processo penale.

Procedura Civile
Il codice di procedura civile, atto a coadiuvare il diritto civile, ufficialmente acquistò valore legale in Italia nel lontano 1942.
Articolo 2
Articolo 2. 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Articolo 3
Articolo 3. 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione Leggi il resto..
Articolo 4
Articolo 4. 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato Leggi il resto..
Articolo 5
Articolo 5. 1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall’articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre Leggi il resto..
Articolo 6
Articolo 6. 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo Leggi il resto..
Articolo 7
Articolo 7. 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo Leggi il resto..
Articolo 8
Articolo 8. 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente Leggi il resto..
Articolo 9
Articolo 9. 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’articolo 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
3. Se nemmeno Leggi il resto..
Articolo 10
Articolo 10. 1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma Leggi il resto..
Articolo 11
Articolo 11. 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, Leggi il resto..
Articolo 12
Articolo 12. 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più Leggi il resto..
Articolo 13
Articolo 13. 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest’ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo Leggi il resto..
Articolo 14
Articolo 14. 1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.
Articolo 15
Articolo 15. 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte di assise.
2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale.
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